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Riqualificazione energetica

TIPOLOGIA DI INTERVENTO: È agevolabile la sostituzione di finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati, che rispettino i requisiti di trasmittanza termica U (W/m2K) riportati in tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010. Chi può accedere? Tutti i contribuenti che: - sostengono le spese di riqualificazione energetica; - possiedono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l’edificio. I contribuenti, in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione fiscale, possono optare per la cessione del credito1 . Per quali edifici? Gli edifici che, alla data d’inizio dei lavori, siano: - “esistenti”, ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi.; - dotati di “impianto termico”, così come definito dalla faq n. 9D sull’ecobonus2 . Entità del beneficio Aliquota di detrazione: 50% delle spese totali sostenute 3 . Limite massimo di detrazione ammissibile: 60.000 euro per unità immobiliare .

Requisiti tecnici dell’intervento

 L’intervento deve configurarsi come sostituzione di elementi già esistenti e/o sue parti (e non come nuova installazione).

 L’infisso interessato dall’intervento deve delimitare un volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati.

 I valori di trasmittanza termica finali (UW) devono essere inferiori o uguali ai valori limite riportati nella tabella 2 del D.M. del 26 gennaio 20105 . Devono essere, inoltre, rispettate le pertinenti norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica, di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro). Spese ammissibili

 Fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso o di una porta d’ingresso; integrazioni e sostituzioni dei componenti vetrati.

 Fornitura e posa in opera di scuri, persiane, avvolgibili, cassonetti (se solidali con l’infisso) e relativi elementi accessori, purché tale sostituzione avvenga simultaneamente a quella degli infissi (o del solo vetro). In questo caso, nella valutazione della trasmittanza termica, si può considerare anche l’apporto termico degli elementi oscuranti, assicurandosi che il valore di trasmittanza termica complessivo non superi il valore limite di cui ai requisiti tecnici.

 Prestazioni professionali (produzione della documentazione tecnica necessaria, compreso l’Attestato di Prestazione Energetica - A.P.E. - ove richiesto; direzione dei lavori etc.).

DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE ALL’ENEA

“Scheda descrittiva dell’intervento” entro 90 giorni dalla data di fine dei lavori o di collaudo delle opere 6 , ESCLUSIVAMENTE attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui essi sono terminati (https://detrazionifiscali.enea.it/). La “scheda descrittiva” - nel caso della singola unità immobiliare (ossia univocamente definita al Catasto) può essere redatta anche dal soggetto beneficiario; - in tutti i casi diversi dal precedente (per esempio interventi che riguardano le parti comuni condominiali) deve essere deve essere redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio albo professionale). DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE A CURA DEL CLIENTE 1. DI TIPO “TECNICO”:

• originale della “scheda descrittiva dell’intervento”, riportante il codice CPID assegnato dal sito ENEA, firmata dal soggetto beneficiario e, nei casi previsti, dal tecnico abilitato;

• asseverazione7 , redatta da un tecnico abilitato ai sensi degli articoli 4 e 7 del D.M. 19/02/2007 e successive modificazioni attestante il rispetto dei requisiti tecnici specifici di cui sopra e, in particolare, i valori di trasmittanza termica dei nuovi infissi installati e di quelli sostituiti. L’asseverazione può essere sostituita dalla certificazione del fornitore/assemblatore/installatore di detti elementi, che attesti il rispetto dei medesimi requisiti; Il valore di trasmittanza termica degli infissi ante intervento, che può essere stimato anche in modo approssimativo utilizzando l’algoritmo appositamente elaborato dall’ENEA8 e che può essere riportato: ✓ all’interno della certificazione del produttore in una zona a campo libero; ✓ in un’autocertificazione del produttore; ✓ nell’asseverazione;

• schede tecniche di prodotto e marcatura CE con relative dichiarazioni di prestazione (DoP);

• copia dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE). Tale documentazione NON è richiesta nel caso della singola unità immobiliare

2. DI TIPO “AMMINISTRATIVO”:

• delibera assembleare di approvazione di esecuzione dei lavori nel caso di interventi sulle parti comuni condominiali;

• fatture relative alle spese sostenute, ovvero documentazione relativa alle spese il cui pagamento non possa essere eseguito con bonifico, e per gli interventi su parti comuni condominiali dichiarazione dell’amministratore del condominio che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condomino;

• ricevute dei bonifici10 (bancari o postali dedicati ai sensi della Legge 296/2006) recanti la causale del versamento, con indicazione degli estremi della norma agevolativa, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero e la data della fattura e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto destinatario del singolo bonifico;

• stampa della e-mail inviata dall’ENEA contenente il codice CPID che costituisce garanzia che la scheda descrittiva dell’intervento è stata trasmessa. Per ulteriori approfondimenti di natura fiscale si rimanda ai documenti e alle guide redatti dall’Agenzia delle Entrate (https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/guidaagenzia-delle-entrate-ecobonus.html).